Art. 7
LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1027
In vigore dal 6 nov 1957
I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 marzo 1958 e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958.
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