Art. 4
LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1027
In vigore dal 6 nov 1957
All'ultimo comma dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, è aggiunto il seguente:
"Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria".
Storico versioni
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