Art. 3 · LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1027

Art. 3

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1027

In vigore dal 6 nov 1957
L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente: "I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale".
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