Art. 2 · LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1027

Art. 2

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1027

In vigore dal 6 nov 1957
Il terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sostituiti dai seguenti: "Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente".
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