Art. 98
TrattatoCapo IX

Art. 98

165 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalità di applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-98