Art. 92
TrattatoCapo IX

Art. 92

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In vigore dal 24 dic 1957
Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente Trattato. Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
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