Art. 86
TrattatoCapo VIII

Art. 86

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In vigore dal 24 dic 1957
Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità. Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo VII.
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