Art. 82
TrattatoCapo VII

Art. 82

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In vigore dal 24 dic 1957
Gli ispettori sono assunti dalla Commissione. Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all'. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione. La Commissione può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio. Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli , adire immediatamente la Corte di giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-82