Art. 80
TrattatoCapo VII

Art. 80

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In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo. Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-80