Art. 78
TrattatoCapo VII

Art. 78

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In vigore dal 24 dic 1957
Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'. La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-78