Trattato›Sez. VI
Art. 74
141 / 490In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione può dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entità corrisponda agli usi normali a fini di ricerca.
Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtù di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-74