Trattato›Sez. IV
Art. 68
77 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.
L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.
Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-68