Art. 64
TrattatoSez. III

Art. 64

56 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-64