Art. 6
TrattatoTitolo SECONDOCapo I

Art. 6

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In vigore dal 24 dic 1957
Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può: a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione; b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone; c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti; d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-6