Trattato›Capo VI
Art. 52
132 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
2. A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:
a) sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;
b) è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità.
L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.
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