Art. 48
TrattatoCapo V

Art. 48

128 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni Impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda. Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
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