Trattato›Capo IV
Art. 42
122 / 490In vigore dal 24 dic 1957
I progetti di cui all' devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-42