Trattato›Capo III
Art. 32
106 / 490In vigore dal 24 dic 1957
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'.
La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-32