Art. 32
TrattatoCapo III

Art. 32

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In vigore dal 24 dic 1957
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-32