Art. 31
TrattatoCapo III

Art. 31

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In vigore dal 24 dic 1957
Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate. Dopo consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.
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