Trattato›Capo III
Art. 31
105 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.
Dopo consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-31