Art. 215
TrattatoSez. II

Art. 215

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In vigore dal 24 dic 1957
1. Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l'allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione non potrà, salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, superare 215 milioni di unità di conto U.E.P., dovrà essere eseguito nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore dei Trattato. 2. Le spese necessarie all'esecuzione del programma figurano suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell'allegato V. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potrà modificare tale programma.
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