Art. 213
TrattatoTitolo SESTOSez. I

Art. 213

224 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri. Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti con gli Stati membri, le imprese, i lavoratori e gli utilizzatori, necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione delle industrie nucleari nella Comunità La Commissione invia all'Assemblea nel termine di sei mesi una relazione al riguardo.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-213