Trattato›Titolo QUINTO
Art. 206
217 / 490In vigore dal 24 dic 1957
La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una riunione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano una associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e dopo consultazione dell'Assemblea.
Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-206