Art. 205
TrattatoTitolo QUINTO

Art. 205

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In vigore dal 24 dic 1957
Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
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