Art. 195
TrattatoTitolo QUINTO

Art. 195

206 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le Imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente Trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.
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