Trattato›Titolo QUINTO
Art. 192
203 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunità.
Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-192