Trattato›Titolo QUINTO
Art. 191
202 / 490In vigore dal 24 dic 1957
La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-191