Art. 188
TrattatoTitolo QUINTO

Art. 188

199 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
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