Trattato›Titolo QUINTO
Art. 186
197 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.
A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-186