Trattato›Titolo QUARTO
Art. 181
192 / 490In vigore dal 24 dic 1957
I bilanci e lo Stato di previsione di cui all', paragrafi 1 e 2, sono stabiliti nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'.
I contributi finanziari previsti dall' sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.
I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati.
Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.
Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-181