Art. 172
TrattatoTitolo QUARTO

Art. 172

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In vigore dal 24 dic 1957
1. Le entrate del bilancio di funzionamento comprendono, a prescindere da altre entrate ordinarie, i contributi finanziari degli stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: Belgio.............................. 7,9 Germania............................. 28 Francia.............................. 28 Italia.............................. 28 Lussemburgo........................... 0,2 Paesi Bassi........................... 7,9 2. Le entrate del bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono, a prescindere da altre eventuali risorse, i contributi finanziari degli Stati membri stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: Belgio.............................. 9,9 Germania............................. 30 Francia.............................. 30 Italia.............................. 23 Lussemburgo........................... 0,2 Paesi Bassi........................... 6,9 3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. 4. I prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all', paragrafo 5. La Comunità può emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest'ultima progettato. Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.
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