Trattato›Titolo QUARTO
Art. 171
182 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle Imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti. In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
2. Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno Stato di previsione speciale.
Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'.
3. Le previsioni di entrate e di spese, e come pure i conti di gestione e i bilanci delle Imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e all'Assemblea, secondo le modalità definite dagli statuti di dette Imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-171