Art. 163
TrattatoCapo II

Art. 163

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In vigore dal 24 dic 1957
I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
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