Art. 145
TrattatoSez. IV

Art. 145

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In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente Trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell', invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale. Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di giustizia per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-145