Trattato›Sez. IV
Art. 137
80 / 490In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia è composta di sette giudici.
La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.
Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all', secondo comma.
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