Art. 134
TrattatoSez. III

Art. 134

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In vigore dal 24 dic 1957
1. Presso la Commissione è istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo. Il Comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente Trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno. 2. Il Comitato è composto di venti membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione. I membri del Comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Il Comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.
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