Art. 131
TrattatoSez. III

Art. 131

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In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della propria collaborazione. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, conformemente alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
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