Trattato›Sez. III
Art. 130
65 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni, o di decesso, il presidente e il vicepresidente sono sostituiti per la restante durata del mandato, alle condizioni fissate dal primo comma.
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