Trattato›Capo II›Sez. I
Art. 13
27 / 490In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell', acquisite dalla Comunità, che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facoltà di disporne liberamente.
Tuttavia, la Commissione può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.
La Commissione non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-13