Trattato›Sez. III
Art. 128
63 / 490In vigore dal 24 dic 1957
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o di ufficio.
L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall', i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-128