Art. 128
TrattatoSez. III

Art. 128

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In vigore dal 24 dic 1957
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o di ufficio. L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall', i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
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