Art. 123
TrattatoSez. II

Art. 123

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In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
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