Trattato›Sez. II
Art. 118
40 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio............................... 2 Germania.............................. 4 Francia.............................. 4 Italia............................... 4 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 2
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbano essere adottate su proposta della Commissione;
dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'umanità.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-118