Art. 116
TrattatoSez. II

Art. 116

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In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.
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