Art. 110
TrattatoTitolo TERZOCapo ISez. I

Art. 110

177 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta. La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa. Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
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