Trattato›Titolo TERZO›Capo I›Sez. I
Art. 110
177 / 490In vigore dal 24 dic 1957
L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.
Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
Storico versioni
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