Art. 106
TrattatoCapo X

Art. 106

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In vigore dal 24 dic 1957
Gli stati membri che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare, sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunità dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi. Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-106