Art. 100
TrattatoCapo IX

Art. 100

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In vigore dal 24 dic 1957
Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s'impegna altresì ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.
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