Art. 10
TrattatoTitolo SECONDOCapo I

Art. 10

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In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese, e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
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