Art. 6
In vigore dal 24 dic 1957
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - MORO - COLOMBO - ANGELINI - GAVA - GUI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-rd-6