Art. 5
In vigore dal 24 dic 1957
All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
Storico versioni
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