Art. 99
ProtocolloCapo II

Art. 99

292 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri. La Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all'unanimità, fatte salve le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-99