Protocollo›Capo II
Art. 97
290 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli .
Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-97